Decreto ristori - Legge 27 gennaio 2022 n.4 - Articolo 9 - Disposizioni urgenti in materia di Sport
- Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81 del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10,comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
- Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. n. 229 del 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonche' di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorita' governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle societa' sportive professionistiche e delle ASD/SSD iscritte al registro nazionale CONI.
- Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il D.L. n. 229 del 2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, e' destinata alle ASD/SSD che gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
- Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
- Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse ai sensi dell'articolo 32.